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Sisma 12: “Su cosa lavoriamo a Roma?” Ecco la risposta della Ghizzoni

da | Mar 15, 2014 | Notizie, speciale terremoto, Ultime news | 0 commenti

terremoto-emiliaManuela Ghizzoni risponde in tempo reale alla lettera del Comitato Sisma 12.”Tutti gli emendamenti depositati in Parlamento sono pubblicati e visibili sul sito della Camera (o del Senato) nei resoconti.Nello specifico, trovate tutti gli emendamenti presentati al DL 4 (quello della sospensione delle tasse per le zone alluvionate) a questo linkhttp://documenti.camera.it/…/getProposteEmendative.aspx Vi invito a visitarlo, così che possiate prendere visione direttamente delle diverse proposte avanzate dai gruppi parlamentari”

“Quello nel quale abbiamo cominciato a costruire normativamente il percorso per il rimborso e la ripresa della zona alluvionata è il nostro emendamento 3.01, che metterò in calce al post (ci sono dei refusi, dei quali vi prego di non tener conto).

Non ne trovate di analoghi tra quelli presentati dagli altri gruppi parlamentari.
E’ un primo testo su cui lavorare, insieme. L’auspicio è che lo si possa fare insieme con spirito costruttivo. Così facendo, tracceremo la strada che il governo dovrà seguire”, spiega la Ghizzoni, che posta:

elenco delle proposte emendative in ordine di pubblicazione
documenti.camera.it
Dopo l’articolo inserire i seguenti:

Art. 3-bis.
(Ambito di applicazione).

1. Per l’attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, individuati dall’articolo 3 del presente decreto, il Presidente della Regione Emilia-Romagna opera in qualità di Commissario delegato.
2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e per l’intera durata dello stato di emergenza, il Commissario nominato ai sensi del comma 1, provvede operando con i poteri di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012.
3. Il Commissario delegato nominato ai sensi del comma 2, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi dei Sindaci dei Comuni individuati dall’articolo 3 del presente decreto e del Presidente della Provincia di Modena, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
4. Il Commissario delegato, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni individuati dall’articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n.4 ed al Presidente della Provincia di Modena nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell’atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

Art. 3-ter.
(Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall’anno 2014, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal presente decreto.
2. Su proposta del Commissario delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 131 milioni di euro le risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, istituito dall’articolo 2 del decreto-legge n.74 del 2012, non utilizzate nel corso dell’anno 2013.
4. Al Commissario delegato è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla Regione Emilia-Romagna ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi nel territori colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014.
5. Le risorse che confluiranno sul Fondo di cui al comma 1 non rilevano ai fini del patto di stabilità.
6. Il commissario delegato, a valere sulle risorse di cui al Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, autorizza interventi su opere di difesa idraulica, opere pubbliche e beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali.

Art. 3-quater.
(Assistenza alla popolazione).

1. Al fine di garantire adeguata assistenza alla popolazione colpita dall’evento alluvionale si autorizza il Commissario ad erogare ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata interessata dall’evento alluvionale i contributi per l’autonoma sistemazione.
2. Per fronteggiare l’emergenza e garantire l’assistenza alla popolazione, per gli interventi previsti al comma 1 si farà fronte a valere sulle risorse rinvenienti nel Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 di cui all’articolo 3- ter.

Art. 3-quinquies.
(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per gli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014).

o Art. 3-quinquies.
(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per gli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014).

1. I contributi per gli interventi di cui agli articoli 3- sexies e 3-septies sono concessi, nei limiti stabiliti dal Commissario delegato, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato per interventi di:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ripristino degli immobili ad uso abitativo e non abitativo, danneggiati dagli eventi alluvionali;
b) riparazione o riacquisto dei beni necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro;
c) ripristino dei terreni agricoli e degli impianti arborei produttivi;
d) risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all’attività produttiva, nonché indennizzo dei danni economici subiti dai prodotti agricoli e agro-alimentari e ricostituzione delle scorte danneggiate;
e) delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall’alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;
f) copertura del danno economico derivante dalla sospensione anche parziale dell’attività, quantificato coerentemente con la notifica comunitaria prevista al comma 2 ovvero in regime de-minimis; in caso di nuova attività, ovvero in assenza di una o più dichiarazioni dei redditi il danno viene quantificato con perizia asseverata sulla base delle stime effettuate da un professionista abilitato;
g) mancato reddito derivante dalla perdita delle produzioni o della potenzialità produttiva del settore agricolo e agro-alimentare;
h) il trasloco dei beni dagli immobili danneggiati e il loro deposito temporaneo.

2. Il commissario potrà inoltre stabilire le modalità di richiesta di risarcimento danni con dichiarazione sostitutiva di atto notorio alternativo alla domanda con perizia asseverata per importi di risarcimento danni complessivamente inferiori ad euro 20.000.
3. A tal fine, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 individuati dal decreto-legge n.74 del 2012, come convertito dalla legge 122 del 2012, e successive modifiche ed integrazioni, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali, nel limite massimo di 300 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 3- bis, comma 1, del decreto-legge n.95 del 2012.
4. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell’importo massimo di cui al comma 3. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.196.
5. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiano del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
6. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiano, il numero e l’importo delle singole rate.
7. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
8. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiano, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 3- ter.
9. Con provvedimenti del Commissario delegato sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di assicurare la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro e per un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse. Il Commissario delegato, con propri provvedimenti adotta tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di 300 milioni di euro di cui al comma 3 e dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 10.
10. Al fine dell’attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 23 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, a valere sull’autorizzazione di cui all’articolo 3- bis, comma 6, del decreto-legge n.95 del 2012.
Art. 3-sexies.
(Criteri per rimborso del danno e contributi per ripristino e riparazione danni a beni immobili e mobili in favore di soggetti privati per accedere ai finanziamenti di cui all’articolo 3- quinquies).

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 nei territori di cui all’articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n.4, il Commissario delegato stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria e il ripristino degli immobili in favore di soggetti privati non compresi nell’articolo 3- septies, nonché il rimborso dei beni necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, con esclusione dei beni strumentali di cui all’articolo 3- septies, danneggiati o distrutti, nel limite delle risorse di cui all’articolo 3- quinquies.
2. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi.
3. I contributi sono concessi con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e il ripristino degli immobili ad uso abitativo, danneggiati dagli eventi alluvionali;
b) la riparazione o il riacquisto dei beni necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro;
c) il trasloco dei beni dagli immobili danneggiati e il loro deposito temporaneo.

4. Qualora i costi accertati ed attestati siano inferiori ad euro 20.000, i contributi sono concessi con provvedimenti adottati dai Comuni competenti, a fronte della presentazione della domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l’attestazione dei danni subiti, presso il Comune dove si è verificato il danno il quale, una volta approvata la richiesta, emetterà una ordinanza per la concessione del contributo e la trasmetterà agli istituti di credito.
5. Qualora i danni accertati ed attestati riferibili alle tipologie di spesa di cui al comma 3 siano superiori a euro 20.000, i contributi sono concessi con provvedimenti adottati dai Comuni competenti, a fronte della presentazione della domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà accompagnata da una perizia asseverata redatta a cura del professionista abilitato per l’attestazione dei danni subiti, presso il Comune dove si è verificato il danno il quale, una volta approvata la richiesta, emetterà una ordinanza per la concessione dell’anticipazione e la trasmetterà agli istituti di credito.
6. In analogia a quanto disposto dal comma 4, il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, individuato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n.74 del 2012, può, con propri provvedimenti stabilire le modalità di presentazione della domanda di contributo in forma semplificata per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, qualora i costi accertati ed attestati siano inferiori ad euro 20.000.

Art. 3-septies.
(Criteri per rimborso del danno e contributi per ripristino e riparazione danni a beni immobili e mobili strumentali in favore di attività produttive e agricole per accedere ai finanziamenti di cui all’articolo 3- quinquies).

1. Il Commissario delegato stabilisce, con propri provvedimenti adottati in coerenza con quanto stabilito dal presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso non abitativo, e per far fronte ai danni economici subiti nel limite delle risorse di cui all’articolo 3- quinquies.
2. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi.
3. I contributi sono concessi con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ripristino degli immobili ad uso non abitativo, danneggiati dagli eventi alluvionali;
b) ripristino dei terreni agricoli e degli impianti arborei produttivi;
c) risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all’attività produttiva, nonché indennizzo dei danni economici subiti dai prodotti agricoli e agro-alimentari e ricostituzione delle scorte danneggiate;
d) delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall’alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;
e) copertura del danno economico derivante dalla sospensione anche parziale dell’attività, quantificato coerentemente con la notifica comunitaria prevista al comma 4 ovvero in regime de-minimis; in caso di nuova attività, ovvero in assenza di una o più dichiarazioni dei redditi il danno viene quantificato con perizia asseverata sulla base delle stime effettuate da un professionista abilitato;
f) mancato reddito derivante dalla perdita delle produzioni o della potenzialità produttiva del settore agricolo e agro-alimentare.

4. Qualora i costi accertati ed attestati siano inferiori ad euro 30.000, i contributi sono concessi con provvedimenti adottati dal Commissario delegato, a fronte della presentazione della domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l’attestazione dei danni subiti. Il Commissario una volta approvata la richiesta, emetterà una ordinanza per la concessione dell’anticipazione e la trasmetterà agli istituti di credito.
5. Qualora i danni accertati ed attestati riferibili alle tipologie di spesa di cui al comma precedente siano superiori a euro 30.000, i contributi sono concessi con provvedimenti adottati dal Commissario delegato, a fronte della presentazione della domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà accompagnata da una perizia asseverata redatta a cura del professionista abilitato per l’attestazione dei danni subiti. Il Commissario una volta approvata la richiesta, emetterà una ordinanza per la concessione dell’anticipazione e la trasmetterà agli istituti di credito.
6. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dal Commissario delegato, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l’avvio del procedimento unico di autorizzazione ai sensi normativa vigente.
7. In analogia a quanto disposto dal comma 4, il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, individuato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n.74 del 2012, può, con propri provvedimenti stabilire le modalità di presentazione della domanda di contributo in forma semplificata per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione per gli immobili e per i beni strumentali, per il ripristino delle scorte gravemente danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché per le delocalizzazioni, qualora i costi accertati ed attestati siano inferiori ad euro 30.000.
Art. 3-octies.
(Disposizioni di semplificazione procedimentale).

1. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui agli articoli 3- sexies e 3-septies non sono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 32, comma 1, lettera d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; resta ferma l’esigenza che siano assicurati criteri di controllo, di economicità e trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Al fine di consentire l’immediata ripresa delle attività economiche il Commissario delegato è autorizzato ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire io spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
3. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, a 380, le opere temporanee dirette a soddisfare l’esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati.
4. Al fine di garantire l’attività di ripristino, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n.161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, e le disposizioni di cui all’art. 41- bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98.

Art. 3-novies.
(Detassazione dei contributi, indennizzi e risarcimenti).

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4 che abbiano subito danni verificati con perizia asseverata ovvero con le modalità semplificate di cui all’articolo 3- octies, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi alluvionali, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche.
Art. 3-decies.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali).

1. Oltre ai termini sospesi ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2014 sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014:
a) i termini per l’erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da bandi e programmi relativi ad adempimenti ad esclusione da quelli previsti dalle ordinanze del Commissario delegato per la ricostruzione post sisma;
b) il versamento dei contributi consortili di bonifica;
c) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili che siano stati danneggiati, resi inagibili o distrutti in tutto o in parte dagli eventi alluvionali o sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle Autorità competenti, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
d) il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualunque diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa della sospensione da parte degli interessati. Sono inoltre sospesi, per lo stesso periodo e nei confronti degli stessi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali e di esecuzione del pagamento in misura ridotta.

2. Sono inoltre sospesi fino al 31 ottobre 2014 i termini di cui ai punti 2), 5), 7) 8), 9) e 9- bis) del comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 1 o agosto 2012, n.122.
3. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua, dei rifiuti urbani e assimilati e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale, distribuiti a meno di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere 17 gennaio 2014, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni di cui all’articolo 3 del decreto legge n.4 del 28 gennaio 2014. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l’autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi alluvionali individuati all’articolo 3 del decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2014, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
4. I redditi dei fabbricati e dei terreni agricoli, ubicati nel territorio dei comuni di cui all’articolo 3 del decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2014, che siano stati danneggiati, resi inagibili o distrutti in tutto o in parte o resi improduttivi dagli eventi alluvionali o sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle Autorità competenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2014. I fabbricati e i terreni agricoli di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, a decorrere dall’anno 2014 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e al ripristino della capacità produttiva dei terreni agricoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 ottobre 2014, il danneggiamento del fabbricato e del terreno agricolo all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
5. Fino al 31 ottobre 2014, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all’articolo 3 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi alluvionali.
6. Sono altresì sospese per i soggetti che alla data del 17 gennaio 2014 operavano nei Comuni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4 le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatoria e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
7. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
8. Ai nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in sostituzione di impianti irreparabilmente danneggiati dagli eventi alluvionali o già autorizzati e in corso di realizzazione, viene riconosciuto il diritto di accedere alle incentivazioni applicate all’impianto preesistente o in realizzazione, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
a) presentino o mantengano identiche caratteristiche di tipologia, potenza e rendimento;
b) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014.
9. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunic… …
Art. 3-duodecies.
(Zona franca urbana).

1. È istituita la zona franca urbana ai sensi della legge n.296/2006, comma 341 dell’articolo 1, nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 di cui all’articolo 3 e nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, la perimetrazione della zona franca è costituita dai seguenti Comuni o frazioni: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, S. Prospero, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, Modena per le frazioni di La Rocca, S. Matteo, Navicelio, Albareto, Cavezzo, Concorda sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, S. Agostino.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale il cui reddito nel 2013 sia stato non superiore a 50.000 euro a condizione che detto reddito derivi da imprese:
a) che rientrino nella definizione di micro impresa, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e abbiano un numero di addetti non superiore a 5;
b) già costituite alla data di presentazione dell’istanza di cui al successivo articolo 13, purché la data di costituzione dell’impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
c) non in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
d) i cui titolari siano nel pieno esercizio del propri diritti civili;
e) la cui sede principale o unità locale sia ubicata all’interno della zona franca urbana come individuata dall’articolo 11 comma 2;
f) che rientrino nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».

3. I titolari delle imprese richiedenti devono trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti civili.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, è necessario che il reddito da impresa esentato ai sensi del successivo articolo 13 derivi da imprese che abbiano la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca urbana come individuata dall’articolo 11 comma 2 e che rientrino nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».
5. I titolari di reddito di impresa di cui all’articolo 12 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2 nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».
6. I titolari di reddito di impresa di cui all’articolo 12 possono beneficiare nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 14, delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296, consistenti in:
a) esenzione dalle imposte sui redditi;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
c) esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui all’articolo 14, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 15 per l’esercizio dell’attività economica.

7. L’agevolazione è riconosciuta:
a) con riferimento al comma 1, lettera a) , sui redditi relativi ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015;
b) con riferimento atte esenzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), per il periodo di imposta 2013, 2014 e 2015.

8. All’onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012, di cui all’articolo 2, del decreto-legge n.74 del 2012.
Ghizzoni Manuela, Baruffi Davide, Di Maio Marco, Kyenge Cécile, Richetti Matteo, Patriarca Edoardo

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