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Sono vittima di incidente stradale, quali danni posso chiedere?

da | Mag 4, 2017 | Internet e la legge | 0 commenti

di Elisa Bortolazzi*

Quali danni si possono chiedere a seguito dell’essere stato vittima di un sinistro stradale?

La vittima di un sinistro stradale deve comunicare tempestivamente alla compagnia assicurativa propria e a quella del danneggiante, ovvero solo alla propria nel caso in cui non vi siano danni di grave entità e possa procedersi mediante la procedura del risarcimento diretto, entro tre giorni dalla data di verificazione dell’evento lesivo pena il mancato risarcimento del danno. Altra condizione per aversi il ristorno del danno occorre che l’assicurato abbia adempiuto al cosiddetto obbligo di salvataggio: senza mettere a repentaglio la propria vita, l’incolumità pubblica ovvero quella individuale deve adoperarsi affinché le conseguenze del sinistro stradale siano le meno invasive possibili; l’assicuratore è tenuto poi a indennizzare le spese sostenute dal contraente debole purché siano compiute in maniera razionale e diligente.

I danni risarcibili possono essere distinti in due grandi macro categorie: danni patrimoniali e quelli non patrimoniali, il minimo comun denominatore della distinzione è: la funzione del risarcimento del danno è quella di reintegrare il patrimonio del danneggiato allo stato quo ante rispetto alla verificazione dell’evento dannoso e non, certamente, quella di arricchire la vittima. I danni patrimoniali attengono al reddito della vittima: essa per un determinato lasso di tempo ovvero per il resto della sua vita a seconda delle conseguenze riportate nel sinistro, non è più in grado di produrre reddito e questa situazione le è sfavorevole siccome se non si fosse verificato alcun evento negativo, il suo reddito avrebbe continuato ad aumentare (lucro cessante); la vittima deve far fronte anche a spese per fronteggiare il proprio deficit causato dal sinistro stradale, ciò va ad incidere negativamente sul patrimonio. Il quantum da risarcire non è assolutamente arbitrario, varia in relazione alla percentuale di invalidità e al reddito percepito, se il danneggiato è una casalinga il parametro di riferimento sarà il triplo della pensione sociale, il tutto va moltiplicato per il coefficiente di anzianità il quale decresce all’aumentare dell’età perché si ritiene che il soggetto divenga sempre più inabile indipendentemente dalla verificazione dell’evento lesivo.  Una peculiarità in tale categoria è rappresentata dal danno patrimoniale indiretto cioè quell’evento lesivo che è solo conseguenza indiretta e mediata del sinistro stradale ma ciò nonostante incide comunque sul reddito. Si pensi al caso del congiunto costretto a cessare la propria attività lavorativa per prestare l’assistenza necessaria la famigliare vittima del sinistro.

Vi sono anche danni non patrimoniali, i cosiddetti danni morali. Tra i quali si possono citare: il danno biologico il quale è  una lesione dell’integrità psicofisica accertabile mediante una perizia medico-legale. Si pensi alla rottura del cristallo i cui frammenti colpiscono il viso della vittima lasciandone tracce evidenti per tutto il resto della sua vita. Il danno esistenziale che si concretizza in un peggioramento della qualità della vita dovuto unicamente alla verificazione dell’evento lesivo. Ne è un esempio il giocatore amatoriale di calcio che a seguito della verificazione dell’evento lesivo non è più in grado di svolgere il proprio hobby e ciò si ripercuote sia sulla propria sfera emotiva sia sui rapporti endofamigliari. Il danno morale si sostanzia nella sofferenza psichica provata da un congiunto a seguito dell’uccisione del proprio famigliare a causa del sinistro stradale. Si pensi alla sofferenza provata da un bambino nel vedere il proprio genitore spirare a seguito del sinistro stradale . Il danno tanatologico: è la lucida e lenta agonia e consapevolezza da parte della vittima che la sua vita debba finire da un momento all’altro perché le conseguenze riportate a seguito dell’evento lesivo sono gravi al punto da non permettere altra soluzione se non la morte. Tale diritto è al quanto dibattuto siccome la giurisprudenza maggioritaria ritiene che non è possibile riconoscerlo perché nel nostro ordinamento giuridico non trova un riscontro individuale il diritto alla vita. Tale opinione è da respingere per due motivi: innanzitutto poiché l’articolo 2 della Costituzione Italiana è considerato un catalogo a fattispecie aperta, in esso si può far rientrare anche il diritto alla vita perché è da considerarsi quale diritto che permette l’espletamento della personalità umana; inoltre un ordinamento che non riconosca il diritto alla vita  quale, invece è “padre “ di tutte le altre facoltà spettanti all’essere umano non ha diritto di essere definito un ordinamento civile.

Chiaramente anche i danni non patrimoniali vengono risarciti secondo criteri tabellari: le cosiddette “Tabelle di Milano” il cui scopo è quello di rendere uniforme il quantum del risarcimento, il tutto è temperato dall’equità di cui è dotato l’Autorità Giudiziaria per permettere l’adattamento delle prime al coso concreto, però, entro parametri equi e ragionevoli senza arbitrarie differenziazioni. Il danneggiato deve allegare tutta la documentazione necessaria per dimostrare l’entità del pregiudizio subito, dopo di che la compagnia assicuratrice deve entro sessanta giorni se si tratta di danni alle cose ovvero novanta giorni se si tratta di danni alle persone comunicare la propria offerta ovvero il proprio motivato diniego. Entro trenta giorni l’assicurato deve accettare ovvero rifiutare l’offerta propostogli dall’impresa assicurativa, essa entro quindici giorni deve o indennizzare la vittima ovvero, in caso di rifiuto, imputare la somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno.

In conclusione si può affermare che anche nel mondo assicurativo la persona è intesa quale essere umano da tutelare in quanto tale dotato di propri diritti e doveri e non quale mero produttore di ricchezza. 

*Elisa Bortolazzi è laureanda in Giurisprudenza

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