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Seggiolino con allarme, bisogna adeguarsi entro pochi mesi

da | Gen 2, 2019 | Nonantola | 0 commenti

Seggiolino con allarme, bisogna adeguarsi entro pochi mesi. E’ capitato troppe volte che bambini, piccolissimi, sono stati dimenticati all’interno del veicolo al caldo torrido o al freddo, casi che hanno avuto come conseguenza la morte del bambino.
Proprio in conseguenza di questi casi è finalmente stato introdotto l’obbligo del seggiolino “salvabebè” con il sistema di allarme. Lo ricorda il Servizio Polizia Municipale di Cavezzo.

La Legge 1 ottobre 2018 n.117 ha introdotto l’obbligo di installazione dei dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

Questa legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 238 del 12.10.2018 ed è in vigore dal 27 ottobre 2018.

Vediamo cosa dice la legge.
Quando si trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni, assicurato al sedile con il sistema di ritenuta, il conducente ha l’obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme al fine di evitare l’abbandono del bambino. Ogni seggiolino dovrà essere dotato di un sistema di allarme per avvisare il conducente della presenza del bambino sul veicolo a motore spento.

Questo obbligo decorre dal 1° luglio 2019.

Chi deve adeguarsi:
L’obbligo interesserà i conducenti delle seguenti categorie internazionali di veicoli, immatricolati sia in Italia che all’estero e condotti da residenti in italia:
• categoria L6e: Quadricicli leggeri (microcar), dotati di carrozzeria chiusa di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f) , del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg e la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³;
• categoria M1: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
• categoria N1, N2 e N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi, rispettivamente, massa massima sino a 3,5t, a 12t e superiori a 12t.

Quali sono le sanzioni:
Pagamento in misura ridotta: €.81,00
Pagamento entro 5 gg.: €.56,70
Sarà applicata a coloro che pur essendo provvisti di idonei dispositivi di ritenuta (seggiolini), non dispongono del prescritto sistema di allarme.
Della violazione risponderà il conducente o altra persona tenuta alla sorveglianza del minore stesso.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, dovrà disciplinare  le specifiche tecnico-costruttive e funzionali dei cosiddetti seggiolini salvavita.

 

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