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Passare con il “giallo lampo”…non è più una scusa – di Elisa Bortolazzi

da | Mar 8, 2019 | Rubriche, Internet e la legge | 0 commenti

La recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – nr. 567/2019- ha suscitato molti malumori tra gli automobilisti, i quali ne hanno dato una lettura critica. La criticità, secondo quest’ultimi, deriverebbe dalla circostanza per la quale loro sarebbero ulteriormente puniti; mentre, al contrario, gli enti erariali ne trarrebbero vantaggio, perché aumenterebbe il numero delle sanzioni per le quali sarebbe inutile presentare ricorso.

In particolare, il provvedimento giudiziale oggetto di trattazione nel presente articolo statuisce che se l’automobilista attraversa l’incrocio con il semaforo giallo “lampo”, è passibile di sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 146 comma 3 del Codice della Strada, siccome in presenza del segnale luminoso giallo egli “è tenuto a rallentare e deve predisporre il veicolo all’arresto”,   indipendentemente dalla durata di quest’ultima. In altre parole, i Giudici Supremi affermano che il conducente, il quale procede nonostante il segnale luminoso d’arresto, non può invocare a propria discolpa la breve durata della luce semaforica gialla. L’unica prova che il guidatore può fornire, per evitare che venga lui mosso un rimprovero colposo, è quella di un’anomalia del binomio semaforo-impianto di rilevazione. Ovviamente, tale dimostrazione può essere superata dall’allegazione di un Agente di Polizia, il quale cronometri che la durata della luce semaforica gialla sia sufficiente per attraversare l’intersezione e che certifichi l’approvazione del rilevatore, il collaudo iniziale e la verifica periodica della taratura.

La Cassazione con la presente pronuncia ha modificato il precedente orientamento giurisprudenziale, il quale, dovendo colmare una “lacuna” del Codice della Strada siccome nulla dispone circa la necessaria durata del segnale luminoso giallo, aveva fatto propria la Risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 2007. Il summenzionato Provvedimento Ministeriale statuiva che la durata della luce gialla semaforica dovesse essere parametrata alla velocità massima con cui l’autovettura giungeva in prossimità dell’intersezione (almeno 3 secondi se la velocità era di 50km/h, almeno 4 secondi se la velocità era di 60 km/h ed almeno 5 secondi se la velocità era di 70 km/h).

Ciò nonostante, la recente ordinanza non deve suscitare perplessità tra gli automobilisti, siccome lo stesso art. 41 comma 10 del Codice della Strada enuclea che la regola generale è quella di fermare il veicolo in prossimità della linea di arresto posizionata in corrispondenza del semaforo; se tale condotta viola la sicurezza perché la linea di arresto è già stata superata allora, solo allora, occorre sgomberare con prudenza l’incrocio che si sta occupando, senza accelerare ed accertandosi che nessuno sopraggiunga dalle altre intersezioni. In altri termini, secondo la disposizione codicistica summenzionata, l’automobilista può occupare l’intersezione solo se è certo di riuscire a liberarla prima dell’arrivo del segnale luminoso rosso.

Alla luce di quanto soprascritto, si può evincere come la Suprema Corte non abbia emesso il provvedimento giurisdizionale con il mero intento di rimpinguare le casse degli enti erariali; quanto piuttosto per consapevolizzare e dissuadere i comportamenti di certi automobilisti, i quali ignorano volutamente la “luce gialla lampo” perché tanto sapevano di poter intentare il ricorso dovuto alla breve durata del segnale luminoso giallo.

In conclusione, sarebbe logico e corretto sia dal punto di vista etico-morale sia da quello giuridico, che ogni “cittadino del mondo della strada” si comportasse in maniera consona, con la consapevolezza che così facendo tutela se stesso e gli altri. Spesso, nella frenesia della società odierna, ci dimentichiamo che nell’ambito della circolazione stradale il bene giuridico in gioco è sempre e solo la vita umana: il bene e, di conseguenza, il diritto fondamentale che ognuno di noi possiede!

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