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Auto storiche, imposta forfettaria anche per le vetture tra i venti e i trent’anni

da | Mag 25, 2015 | Agevolazioni | 0 commenti

I possessori di auto storiche con più di vent’anni ma meno di trenta della Bassa possono sorridere: la regione Emilia-Romagna “riconosce il beneficio fiscale ai veicoli di anzianità tra i venti e i trent’anni in possesso del Certificato di rilevanza storica e collezionistica”, nonostante per la legge statale “solo i veicoli ultratrentennali risultano assistiti da una norma di esenzione”. Questo perchè il legislatore nazionale “non ha abrogato espressamente le normative regionali vigenti che diversamente regolano la materia”: pertanto, la disciplina regionale, più favorevole, continua ad applicarsi ai cittadini dell’Emilia-Romagna che siano proprietari di veicoli tra i venti e i trent’anni di anzianità.

A ribadirlo è il Difensore civico dell’Emilia-Romagna, Gianluca Gardini, che cita un parere espresso dal servizio Bilancio e finanze della Regione per rispondere alla richiesta di intervento di un cittadino parmigiano, “proprietario di numerosi motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico”, che chiedeva all’amministrazione “conferma della permanenza in vigore delle agevolazioni fiscali” anche dopo l’entrata in vigore, a partire dal 1^ gennaio 2015, della cossiddetta Legge di stabilità, che prevede “abrogazioni mirate che producono l’effetto di rimozione della disciplina dell’esenzione per i veicoli ultraventennali”.

Quindi, specifica la Regione, se il cittadino non è in possesso del certificato di rilevanza storica a partire dal 1^ gennaio 2015 è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale, altrimenti, “qualora sia riconosciuta la storicità dei veicoli di proprietà mediante il possesso del certificato, solamente nel caso di utilizzo del veicolo sulla pubblica strada il cittadino sarà tenuto a corrispondere una tassa di circolazione forfettaria annua pari a 10,33 euro”.

Secondo Gardini ,“la risposta fornita è coerente con la legge regionale attualmente vigente e le argomentazioni di fatto e di diritto ivi esposte- conclude- sono ampiamente condivisibili”.

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