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Ospedale di Mirandola, il Difensore civico dà il via libera al referendum

da | Mag 9, 2015 | Mirandola, Salute | 1 commento

I cittadini di Mirandola hanno il diritto di esprimersi attraverso un referendum consultivo sulla eventualità che “l’amministrazione comunale avvii un percorso partecipativo per valutare la possibilità di rendere nuovamente operativo l’ospedale di Mirandola, come già avveniva prima del sisma 2012”. A stabilirlo è il Difensore civico regionale, Gianluca Gardini. Infatti, in base allo Statuto comunale spetta al Difensore civico pronunciarsi sull’ammissibilità del quesito referendario e il Comune di Mirandola ha stipulato con la Regione Emilia-Romagna una convenzione per l’affidamento della difesa civica comunale al Difensore civico regionale.

A febbraio, Gardini aveva bocciato una richiesta di ammissibilità per una iniziativa popolare dei cittadini di Mirandola sul nosocomio cittadino: si trattava di un referendum abrogativo di una delibera del Consiglio comunale sul tema “La sanità a Mirandola” che impegnava la Giunta ad attivarsi per “rafforzare la medicina del territorio e i servizi domiciliari” e contemporaneamente “richiedere l’elaborazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un ospedale unico baricentrico tra Carpi e Mirandola”.

Gardini aveva però considerato non solo “l’inammissibilità del quesito referendario per incompetenza comunale sulla materia sanitaria” ma anche il fatto che “la delibera di cui si vuole ottenere l’abrogazione ha natura di atto di indirizzo del Consiglio comunale, dotato di un contenuto meramente politico, e quindi non può essere ascritta all’elenco degli atti amministrativi adottati da organi di governo del Comune, gli unici che possono essere oggetto di referendum abrogativo comunale”. Inoltre, aveva concluso il Difensore civico, “un quesito così formulato risulterebbe incomprensibile alla maggior parte degli elettori, i quali non condizione né sono tenuti a conoscere il contenuto di una delibera del Consiglio comunale richiamata solo nei suoi estremi di pubblicazione, ed impedirebbe pertanto l’esercizio consapevole del diritto di voto spettante ai cittadini”.

In quest’ultimo caso, invece, quello del percorso partecipativo, secondo Gardini solo in apparenza si fa riferimento all’ospedale, come invece avveniva nel primo quesito: “Oggetto dell’attuale richiesta di referendum non è tanto la materia ‘sanità’, quanto l’esercizio della potestà consultiva dell’ente locale”.

Infatti, spiega Gardini nell’articolazione del suo parere, “il riferimento del quesito all’ospedale di Mirandola non può considerarsi ostativo all’ammissibilità dell’istanza, posto che dal tenore letterale della formulazione emerge in modo evidente come l’oggetto della richiesta di referendum sia il percorso partecipativo che il Comune può adottare, in quanto soggetto istituzionale più vicino in assoluto al singolo cittadino, per contribuire a determinare linee di indirizzo su questioni che incidono sulla comunità locale”. E se da una parte, ragiona il Difensore civico, “la giurisprudenza della Consiglio di Stato limita l’ammissibilità della richiesta di referendum alle materie di esclusiva competenza comunale”, d’altronde “occorre attribuire al concetto di materia di esclusiva competenza comunale” una interpretazione costituzionalmente orientata, pena l’impossibilità di poter indire qualsiasi referendum consultivo comunale, con definitivo svuotamento dello strumento partecipativo”. E di sicuro, sostiene, “le funzioni di rappresentazione, monitoraggio, verifica e valutazione dei servizi sociali e socio-sanitari, riconosciute agli enti locali al fine di presidiare l’equità, l’efficacia e l’equilibrio della rete dei servizi erogati nel proprio ambito sono di competenza esclusiva comunale”.

Da ultimo, la richiesta di referendum consultivo appare ammissibile anche sotto il profilo della formulazione del quesito referendario, afferma Gardini, in quanto possiede i requisiti di “chiarezza e completezza” richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per l’ammissibilità.

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