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Mirandola, la Corte dei Conti bacchetta il Comune

da | Giu 5, 2018 | In Primo Piano, Mirandola, Cronaca | 0 commenti

MIRANDOLA – Patrocini legali esterni quando invece c’è un legale interno all’Amministrazione, ricorso all’affidamento diretto e mancato rispetto della disciplina sulla trasparenza. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna in merito ai servizi legali attribuiti nel 2015 dal Comune della Bassa. Lo scrive la Corte in una dettagliata delibera del 22 maggio scorso.

Tutto inizia nell’aprile 2016 quando la Sezione di Controllo invia al Comune di Mirandola un questionario per conoscere gli incarichi legali affidati all’esterno. Dalle risposte emerge che il Comune di Mirandola ha istituito un ufficio legale, con in forza un unico legale, il dirigente del Settore affari legali e istituzionali, che comprende diversi servizi, il quale nell’anno 2015 non ha mai patrocinato il Comune. Tra le altre cose il dirigente è anche responsabile dell’Ufficio di staff del Sindaco e Vicesegretario generale.

Nonostante, quindi, la presenza di un legale all’interno della macchina amministrativa, nel 2015 il Comune attribuisce all’esterno sei incarichi di patrocinio legale, tutti affidati direttamente, senza una preventiva pubblicità.

La Corte dei Conti, però, ci vuole vedere meglio e così chiede i preventivi di questi incarichi. Dai documenti emerge che nel novembre e nel dicembre del 2015 l’Ente assegna due incarichi esterni senza aver fatto prima una ricognizione interna, cosa che avrebbe fatto emergere la disponibilità del legale in forza all’Amministrazione.

Il primo dei due affidamenti analizzati, spiega la Corte dei Conti nella delibera del 22 maggio scorso, “risulta carente in merito alla motivazione sottostante l’individuazione del legale, poiché si limita ad affermare che la stessa è “esperta in materia ambientale”, esperienza che, tuttavia, non si evince né dall’atto né dal curriculum vitae. Diversamente, nel secondo incarico è evidenziato che il legale individuato ha già seguito la costituzione di parte civile, nel processo in argomento, di altri due enti locali e che, in ragione di detta circostanza, conosce già in modo approfondito il procedimento”.

Secondo la Corte dei Conti sarebbero, dunque, tre le criticità emerse. La prima, ovvero la “mancata adozione di norme regolamentari finalizzate a disciplinare l’affidamento dei patrocini legali e omesso accertamento dell’impossibilità di svolgere l’incarico all’interno dell’ente”. Di volta in volta il Comune avrebbe dovuto accertare, “prima di affidare gli incarichi di patrocinio all’esterno, l’impossibilità da parte del componente dell’ufficio legale a svolgere gli stessi, allo scopo di evitare una spesa inutile e, quindi, un possibile danno all’erario”.

La seconda, ovvero aver conferito, prosegue la delibera “un elevato numero di patrocini e di incarichi esterni, anche in relazione alla presenza di un ufficio legale interno”. Secondo la Corte dei Conti, la presenza di un ufficio legale interno all’ente preposto alla difesa in giudizio ed assistenza giuridica, implica che l’affidamento ad un soggetto esterno “debba rappresentare un’eccezione” anche “in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell’agere pubblico” e che “debba rispondere ad un criterio di stretta necessità congruamente motivata”.

E ancora, la terza: il ricorso all’affidamento diretto. La mancanza di una procedura comparativa, spiega la Corte, viola i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza.

Infine, la quarta criticità, ovvero il mancato rispetto della disciplina sulla trasparenza come previsto dal decreto legislativo 33 del 2013, quello che obbliga tutte le amministrazioni a pubblicare in una apposita sezione gli incarichi di consulenza e collaborazione. Cosa che comporta il pagamento di una sanzione e ora sarà l’Autorità nazionale Anticorruzione ad occuparsene.

Secondo la Corte dei Conti, dunque, è anomalo il fatto che il legale del Comune non abbia mai patrocinato una causa per l’Ente e invita l’Amministrazione “a riesaminare la propria organizzazione, in modo tale da consentire all’avvocato citato di svolgere con effettività l’attività di patrocinatore legale dell’Ente in giudizio”.

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