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“Profili penali dell’omicidio stradale”, è il nuovo libro di Elisa Bortolazzi

da | Lug 5, 2018 | San Felice sul Panaro | 0 commenti

SAN FELICE SUL PANARO – Si intitola “Profili penali dell’omicidio stradale” il nuovo libro della giurista sanfeliciana Elisa Bortolazzi.
Il libro è acquistabile sia in formato cartaceo sia in e-book, nelle libreria fisiche che digitali e sul sito Aracne Editrice.
Per presentarlo,verranno organizzati convegni sul tema aperti alla cittadinanza.

L’autrice

Elisa Bortolazzi è nata a Mirandola nel 1993. Il 07 luglio 2017 si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna discutendo una tesi in Diritto Penale correlata in Diritto Civile, relatorw Prof. Stefano Canestrari e correlatore Prof. Avv. Enrico Al Mureden, dal titolo: “I Profili Penali dell’Omicidio Stradale”. Dal 05.10.2017 è iscritta al Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di Bologna. Attualmente è tirocinante, ex articolo 73 D.l. 69/2013, presso la Terza Sezione Civile della Corte d’Appello di Bolog

Abstract

Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare le condotte dolose e colpose concernenti l’ambito della circolazione stradale e come questo fenomeno abbia ripercussioni sul profilo sia assicurativo che risarcitorio, indennitario del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il dolo si manifesta quando vi è la coscienza e la volontà da parte del soggetto agente di realizzare la condotta criminosa tipizzata nella fattispecie incriminatrice. Ed è ritenuto il criterio ordinario di imputazione della responsabilità penale e personale.
La dottrina ha creato tre tipologie di dolo: il dolo intenzionale in cui il soggetto agente mira proprio alla realizzazione del fatto illecito contenuto nella norma penale. Il dolo diretto che si concretizza quando l’azione posta in essere dall’ipotetico reo non ha come obiettivo direttamente la realizzazione dell’evento dannoso sancito nel disposto codicistico, ma è un passaggio “obbligato” per ottenere ciò che desidera. Il dolo eventuale che si concreta quando il presunto reo desidera fortemente realizzare un determinato risultato accettando, addirittura, le conseguenze lesive che il proprio agire può comportare. Il dolo deve sempre essere accertato dal giudice, non può mai essere in re ipsa.
Agli antipodi del dolo vi è la colpa che si configura quando il soggetto agente, destinatario di una regola cautelare, la viola con imprudenza, negligenza oppure imperizia. Non è sufficiente la mera violazione per muovere un rimprovero colposo, è necessario che il giudice accerti ex ante che la regola fosse conoscibile dal soggetto agente antecedentemente alla realizzazione della condotta e che la norma abbia proprio l’obiettivo di evitare il comportamento realizzato dal soggetto mediante il comportamento alternativo lecito. La colpa è intesa quale criterio di imputazione della responsabilità eccezionale poiché è lo stesso legislatore che la prevede solo per determinati reati.
La colpa può essere distinta in: colpa incosciente e colpa cosciente o altrimenti detta colpa aggravata dalla previsione dell’evento. La prima si concretizza quando il presunto colpevole non si rende conto che la sua condotta sta violando una regola cautelare ovvero sta tenendo un comportamento imprudente, negligente ovvero imperito data la situazione concreta; la seconda si sostanzia nella consapevolezza, da parte del soggetto agente, di stare violando una regola cautelare e, solamente per un istante, pensa che realizzando quella condotta si pone in contrasto con essa, ma, poi abbandona tale presentimento e, confidando nelle proprie abilità e capacità, pensa che l’evento dannoso non si realizzerà. Per quanto concerne il discrimine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente si sono susseguite differenti teorie che, a tutt’oggi, non sono riuscite a porre fine al dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul tema. Tra queste si annoverano: le formule di Frank dalle quali si evince che il soggetto agisce con dolo eventuale se, dopo aver bilanciato il rischio tra il beneficio che trae dalla realizzazione della condotta criminosa e le conseguenze sfavorevoli che potrebbero derivarne realizza ugualmente l’azione delittuosa”. Vi è, invece, colpa cosciente quando il soggetto agente, dopo aver compiuto il medesimo bilanciamento, desiste dall’agire perché avrebbe cagionato, a se stesso, più pericoli che benefici. Tali formule non reggono perché richiedono al giudice un accertamento introspettivo nei confronti del presunto colpevole. Altra teoria avanzata è quella del consenso che concepisce la distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale sulla circostanza che nella seconda fattispecie vi è un consenso ulteriore da parte del soggetto agente al verificarsi d l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza grave; l’ultima, prevede un trattamento sanzionatorio dai cinque ai dieci anni se l’omicida è in stato di ebbrezza più lieve rispetto al caso precedente o abbia causato sinistri stradali dopo aver posto in essere condotte pericolose. Nel caso in cui l’automobilista provochi la morte di più persone ovvero il decesso di una e lesioni, anche lievi oppure lievissime, di un’altra persona o più persone, il limite editale massimo di pena è 18 anni. La novella in esame prevede la possibilità dell’arresto in flagranza nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga anche successiva all’aver prestato soccorso. Tale circostanza comporta un aumento di pena da un terzo sino a due terzi: in ogni caso l’aumento non potrà mai essere inferiore a cinque anni per l’omicidio e a tre anni di reclusione per le lesioni. Per quanto concerne le lesioni stradali l’ipotesi base rimane invariata allo stato antecedente alla riforma; vi è un aggravio del trattamento sanzionatorio se il guidatore è sotto l’effetto di alcool ovvero di sostanze stupefacenti. Se l’automobilista cagiona lesioni gravi e si trova in stato di ubriachezza grave la pena è da tre a cinque anni mentre la forbice edittale sale dai quattro ai sette anni per le lesioni gravissime. Se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve o se ha provocato la verificazione del sinistro stradale mediante la concretizzazione di condotte pericolose la reclusione prevista è da un anno a sei mesi per le lesioni gravi e da due a quattro anni per quelle gravissime. L’ipotesi più grave concernente il reato di omicidio stradale è quella che si applica a tutti coloro che conducono mezzi pesanti. In questo caso è previsto un aumento di pena anche per ebbrezza lieve. In generale è prevista una diminuzione di pena quando il sinistro stradale si è verificato con il concorso di colpa della vittima o di terzi. La responsabilità civile automobilistica è stata introdotta in Italia con la legge numero 990 del 1969 per dare esecuzione ad una direttiva europea in ambito della circolazione stradale. Per quanto concerne la polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 1882 del Codice Civile, l’elemento principale è il pagamento del premio concepito quale corrispettivo del rischio di sinistrosità. L’obbligo della stipulazione della polizza assicurativa grava in capo ai soggetti proprietari di veicoli ovvero natanti a motore circolanti su pubbliche vie, esclusi mezzi a rotaie. Peculiarità in ambito assicurativo è data dall’articolo 2054 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità civile derivante dalla circolazione automobilistica e sancisce l’obbligo per il conducente di risarcire il danno cagionato, salvo che non dia la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la concretizzazione dell’evento lesivo. Se il conducente non è proprietario del veicolo, quest’ultimo risponde in solido con il primo, a meno che non adduca la prova che il fatto lesivo si è verificato per cause non imputabili al conducente ovvero non dimostri che la circolazione del veicolo è avvenuta prominente domino. L’assicurato vittima di un sinistro stradale deve darne immediato avviso alla propria compagnia assicurativa e a quella del danneggiato. Il documento deve contenere ogni informazione possibile inerente al sinistro e può essere sostituto dalla constatazione amichevole: i conducenti, non feriti in modo grave, si accordano sulla dinamica del sinistro e la sottoscrivono. Entro termini tassativi l’impresa assicuratrice ha l’obbligo di comunicare al danneggiato la propria offerta ovvero la motivazione del rifiuto a proporre un’offerta. Entro quindici giorni l’assicurato deve comunicare il proprio rifiuto o l’accettazione; se non comunica nulla ovvero se rifiuta, la compagnia deve liquidare l’importo ed imputarlo a titolo di risarcimento. Tale procedura è facoltativa ed alternativa a quella tradizionale. Vi sono situazioni nelle quali l’indennizzo viene corrisposto da un’impresa assicurativa designata per il tramite del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e questi casi, tassativi, sono: il veicolo ovvero il natante sprovvisto della copertura assicurativa, il sinistro stradale cagionato da veicolo ovvero natante non identificato, sinistro stradale occorso all’estero, la messa in circolazione del veicolo prohibente domino e il veicolo ovvero il natante assicurato presso una compagnia assicurativa in liquidazione coatta amministrativa. In tutte queste circostanze la compagnia assicurativa può esercitare l’azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro, e della sua compagnia assicurativa. I danni risarcibili possono essere suddivisi in: patrimoniali e non patrimoniali. Tra i primi si posso citare:il danno da veicoli: questo fa sorgere in capo all’assicuratore un’obbligazione risarcitoria il cui valore deve essere coincidente col valore di mercato se il bene non è obsoleto, mentre se si versa in quest’ultima situazione il parametro non sarà più quello del valore di mercato bensì il valore del relitto. Altri danni di natura patrimoniale sono: l’inabilità temporanea: la capacità lavorativa specifica del danneggiato è momentaneamente inesistente e, quindi, occorre reintegrare il reddito come se nulla fosse accaduto e all’inabilità permanente: la capacità lavorativa specifica ovvero generica del danneggiato viene meno a seguito delle menomazioni derivanti dal sinistro stradale, in questo caso occorre indennizzare il soggetto per tutta la sua esistenza perché il suo reddito sarà per sempre compromesso. Tra i danni non patrimoniali si annoverano: il danno biologico che si concretizza in una lesione dell’integrità psicofisica medicalmente accertabile mediante una perizia medico-legale;il danno esistenziale: è la lesione dell’esistenza che si traduce in un peggioramento della qualità della vita unicamente dovuto alla verificazione dell’evento lesivo; il danno morale: si sostanzia in una sofferenza psichica provata dal danneggiato ovvero dai suoi congiunti a seguito della condotta illecita posta in essere da un terzo;il danno tanatologico si realizza mediante la sofferenza provata dalla vittima in attesa di morire perché le lesioni riportate quale conseguenza del sinistro sono tali da non lasciarle altre alternative; ed il danno biologico terminale che è di pura creazione giurisprudenziale perché la Cassazione riteneva necessaria, per risarcire il danno biologico, la prova della lucida e conscia agonia da parte della vittima in attesa del venir meno della sua esistenza. Esso si concretizza nel lasso di tempo intercorrente tra la lesione del diritto alla salute e il sopraggiungere della cessazione irreversibile delle funzioni vitali, e si differenzia dal precedente perché, cosi inteso, permette al danneggiato di acquisire il diritto a risarcimento del danno in un periodo successivo alla verificazione dell’evento lesivo ma, al tempo stesso, precedente rispetto al sopraggiungere della morte; ed è proprio tale peculiarità che lo rende trasmissibile agli eredi. Tutti questi danni possono essere risarciti mediante le Tabelle Milanesi ove possibile, altrimenti si ricorre alla valutazione equitativa ad opera dell’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 1226 del Codice Civile. In conclusione si può evidenziare come il sistema giuridico italiano si stia sempre più evolvendo, in ogni suo ramo, per dare maggiore dignità e valore alla persona quale essere umano che esplica la propria attività sociale, politica, economica e lavorativa all’interno della collettività, anche in settori nei quali il rischio di verificazione dell’evento non potrà mai essere nullo.

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